Chi cerca quali informazioni sulla batteria devono essere incluse nella documentazione di accompagnamento o tecnica si aspetta di solito un'unica regola — un'unica checklist. Non esiste. Il Regolamento UE sulle batterie (2023/1542) impone tre obblighi giuridicamente distinti: l'etichettatura e la marcatura ai sensi dell'articolo 13 sulla batteria o insieme ad essa, la documentazione tecnica ai sensi dell'Allegato VIII per la valutazione della conformità e il passaporto digitale della batteria ai sensi dell'articolo 77. Ciascuno ha una propria base giuridica, un proprio ambito di contenuto e una propria data di applicazione. Confonderli porta a errori di conformità reali. Questo articolo li distingue chiaramente.
Cosa deve essere etichettato su una batteria — e da quando?
L'articolo 13 del Regolamento (UE) 2023/1542 disciplina l'etichettatura e la marcatura. Riguarda ciò che è fisicamente presente sulla batteria o insieme ad essa — non la documentazione conservata altrove. I requisiti sono scaglionati su quattro date a seconda del tipo di marcatura.
Il simbolo di raccolta differenziata — il cestino su ruote barrato dell'Allegato VI Parte B — è richiesto ai sensi dell'articolo 13(4) a partire dal 18 agosto 2025. È il primo obbligo di marcatura ed è già in vigore.
L'etichetta informativa generale (Allegato VI Parte A), l'etichetta della capacità e l'indicazione della durata non ricaricabile e la dicitura 'non ricaricabile' ai sensi dell'articolo 13(1)–(3) si applicano dal 18 agosto 2026 — o 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione sull'etichettatura armonizzata ai sensi dell'articolo 13(10), a seconda di quale sia posteriore. Poiché l'atto di esecuzione non è ancora stato adottato, questa data potrebbe slittare oltre il 18 agosto 2026.
Le batterie contenenti più dello 0,002% di cadmio devono riportare il simbolo chimico 'Cd', e quelle con più dello 0,004% di piombo devono riportare 'Pb'. Entrambi sono richiesti ai sensi dell'articolo 13(5), stampati sotto il simbolo di raccolta differenziata con dimensioni non inferiori a un quarto di quelle di tale simbolo.
Il codice QR ai sensi dell'articolo 13(6) e dell'Allegato VI Parte C si applica dal 18 febbraio 2027 — una data uniforme per tutti i tipi di batteria. A cosa porta il codice QR dipende dal tipo di batteria: per le batterie LMT, industriali oltre 2 kWh e per veicoli elettrici consente l'accesso al passaporto ai sensi dell'articolo 77; per le altre batterie rimanda alle informazioni degli articoli 13(1)–(5), alla dichiarazione di conformità UE e alle pertinenti informazioni sulla gestione dei rifiuti. La marcatura CE è una questione separata disciplinata dagli articoli 19–20, non dall'articolo 13.
Cosa va nella documentazione tecnica (Allegato VIII)?
L'Allegato VIII definisce le 'Procedure di valutazione della conformità — Modulo A (Controllo interno della produzione).' È quanto più si avvicina a ciò che una ricerca sulla documentazione di accompagnamento o documentazione tecnica di una batteria sta cercando. Si tratta del fascicolo tecnico che il fabbricante deve compilare prima di immettere una batteria sul mercato UE.
La documentazione tecnica deve consentire la valutazione della conformità della batteria agli articoli 6, 9, 10, 12, 13 e 14 del regolamento. Deve includere: un'adeguata analisi e valutazione dei rischi, una descrizione generale della batteria e del suo utilizzo previsto, e un campione dell'etichetta ai sensi dell'articolo 13. Questa è una precondizione per la marcatura CE e per l'immissione della batteria sul mercato — un obbligo di conformità continuativo che precede qualsiasi requisito relativo al passaporto.
È fondamentale che la documentazione tecnica dell'Allegato VIII non sia la stessa del passaporto della batteria e non lo sostituisca. È il fascicolo interno di conformità del fabbricante — conservato e messo a disposizione delle autorità su richiesta. Il passaporto è un registro di dati separato e accessibile esternamente.
La documentazione di accompagnamento è la stessa del passaporto della batteria?
No. La sovrapposizione nasce perché l'etichettatura dell'art. 13 e il passaporto dell'art. 77 sono entrambi raggiungibili tramite lo stesso codice QR — ma la documentazione tecnica (Allegato VIII) è un fascicolo di conformità separato che non è accessibile tramite il codice QR. Tutti e tre sono obblighi distinti.
- Etichettatura e marcatura ai sensi dell'articolo 13 — marcature fisiche sulla batteria o insieme ad essa (simbolo di raccolta differenziata, capacità, codice QR, simboli chimici Cd/Pb). Un obbligo per i fabbricanti. Scaglionato dal 18 agosto 2025.
- Documentazione tecnica ai sensi dell'Allegato VIII — il fascicolo interno di conformità del fabbricante, che include una descrizione della batteria e un campione dell'etichetta dell'art. 13. Conservato dal fabbricante, mostrato alle autorità su richiesta. Un obbligo pre-commercializzazione che precede il passaporto.
- Passaporto digitale della batteria ai sensi dell'articolo 77 + Allegato XIII — un registro di dati strutturato e accessibile esternamente per le batterie LMT, industriali oltre 2 kWh e per veicoli elettrici, accessibile tramite il codice QR dell'art. 13(6). Obbligatorio dal 18 febbraio 2027.
Quando si applica ciascun requisito?
La tabella seguente mappa i tre obblighi alla loro base giuridica e alle date di applicazione. Dove una data dipende da un atto secondario non ancora adottato, tale condizionalità è indicata esplicitamente.
Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie — tre obblighi e le loro date di applicazione
| Obbligo | Base giuridica | Data di applicazione |
|---|---|---|
| Simbolo di raccolta differenziata (cestino su ruote barrato) | Art. 13(4), Allegato VI Parte B | 18 agosto 2025 |
| Etichetta informativa generale + etichetta della capacità + indicazione non ricaricabile | Art. 13(1)–(3), Allegato VI Parte A | 18 agosto 2026, o 18 mesi dopo l'atto di esecuzione dell'art. 13(10) — a seconda di quale sia posteriore |
| Simboli sostanze pericolose: >0,002% Cd → 'Cd'; >0,004% Pb → 'Pb' | Art. 13(5) | Stampato sotto il simbolo di raccolta differenziata (art. 13(5)) |
| Codice QR (Allegato VI Parte C) — per LMT/industriali >2 kWh/EV: accesso al passaporto art. 77; per altre batterie: a info art. 13 + DdC + info rifiuti | Art. 13(6), Allegato VI Parte C | 18 febbraio 2027 (data uniforme, tutti i tipi di batteria) |
| Documentazione tecnica (descrizione generale, analisi del rischio, campione etichetta art. 13) | Allegato VIII, Modulo A | Obbligo pre-commercializzazione — richiesto prima di immettere la batteria sul mercato UE |
| Passaporto digitale della batteria (solo LMT, industriali >2 kWh, batterie EV) | Art. 77 + Allegato XIII | 18 febbraio 2027 |
Nota sulla rettifica del 2026
La rettifica CELEX 32023R1542R(13), pubblicata nella GU L 2026/90285 del 10 aprile 2026, ha corretto il punto 1(q) dell'Allegato XIII — il riferimento incrociato del passaporto ai requisiti di marcatura — da 'articolo 13(3) e (4)' ad 'articolo 13(4) e (5)'. Questo allinea il campo di marcatura del passaporto ai paragrafi corretti: l'articolo 13(4) disciplina il simbolo di raccolta differenziata, l'articolo 13(5) i simboli chimici Cd/Pb. Se il vostro fascicolo tecnico o il modello di passaporto fa riferimento ai requisiti di marcatura, la citazione corretta dopo il 10 aprile 2026 è articolo 13(4) e (5), non 13(3) e (4).
Come TracePass supporta gli obblighi relativi al passaporto e al codice QR
TracePass costruisce il passaporto digitale della batteria ai sensi dell'articolo 77 e genera il codice QR GS1 Digital Link richiesto dall'art. 13(6). L'etichettatura fisica dell'articolo 13 — le marcature che vanno sulla batteria stessa — e la documentazione tecnica dell'Allegato VIII sono obblighi separati dell'operatore, descritti in questo articolo.
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Domande frequenti
Quali informazioni sulla batteria devono essere incluse nella documentazione tecnica ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1542?
L'Allegato VIII (Modulo A — Controllo interno della produzione) richiede che la documentazione tecnica del fabbricante consenta la valutazione della conformità agli articoli 6, 9, 10, 12, 13 e 14. Deve includere un'adeguata analisi del rischio, una descrizione generale della batteria e del suo utilizzo previsto, e un campione dell'etichetta dell'articolo 13. È un obbligo pre-commercializzazione — non corrisponde al passaporto digitale della batteria.
Cosa deve essere etichettato su una batteria ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE sulle batterie?
L'articolo 13 richiede: il simbolo di raccolta differenziata (cestino su ruote barrato, Allegato VI Parte B) dal 18 agosto 2025; l'etichetta informativa generale, l'etichetta della capacità e l'indicazione non ricaricabile dal 18 agosto 2026 o 18 mesi dopo l'atto di esecuzione dell'art. 13(10) — a seconda di quale sia posteriore; i simboli chimici Cd/Pb se superati i valori soglia; e un codice QR (Allegato VI Parte C) dal 18 febbraio 2027. La marcatura CE è disciplinata separatamente dagli articoli 19–20.
La documentazione tecnica dell'Allegato VIII è la stessa del passaporto digitale della batteria dell'art. 77?
No. La documentazione tecnica dell'Allegato VIII è il fascicolo interno di conformità del fabbricante, conservato per l'ispezione da parte delle autorità. Il passaporto digitale della batteria ai sensi dell'articolo 77 è un registro di dati strutturato e accessibile esternamente per le batterie LMT, industriali oltre 2 kWh e per veicoli elettrici, accessibile tramite il codice QR dell'art. 13(6) dal 18 febbraio 2027.
Da quando si applica l'obbligo del codice QR e varia in base al tipo di batteria?
Il codice QR ai sensi dell'articolo 13(6) si applica dal 18 febbraio 2027 per tutti i tipi di batteria — una data uniforme. A cosa porta il codice QR varia: per le batterie LMT, industriali oltre 2 kWh e per veicoli elettrici consente l'accesso al passaporto digitale ai sensi dell'art. 77; per le altre batterie rimanda alle informazioni di etichettatura dell'art. 13(1)–(5), alla dichiarazione di conformità UE e alle pertinenti informazioni sulla gestione dei rifiuti.
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